Le associazioni con un televisore nella propria sede come devono
procedere con le nuove modalità di pagamento del canone RAI? Qui sotto
alcune indicazioni utili anche alle OdV che non hanno apparecchi
radiotelevisivi.
Chi è tenuto al pagamento dell’imposta con le nuove modalità
(previste nella legge di stabilità, articolo 1, commi da 152 a 159):
- è stato ridotto a 100 euro (non più 113,50) il canone di abbonamento alla televisione per uso privato per l’anno 2016;
- è stata introdotta la presunzione di detenzione dell’apparecchio
televisivo nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia
elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza
anagrafica;
- è stata previsto, per i titolari di utenza elettrica per uso domestico
residenziale, il pagamento del canone mediante addebito nella fattura
dell’utenza di energia elettrica. Per tali soggetti, quindi, il
pagamento del canone non potrà più avvenire tramite bollettino postale.
Questa novità riguarda esclusivamente i titolari di “utenze domestiche”
(“Il contratto per “utenza domestica” è riferito a un cliente che
utilizza l’elettricità per alimentare la sua abitazione, di residenza o
meno” dal Glossario dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas),
cioè coloro che sono intestatari di forniture elettriche abitative
domestiche attraverso cui pagheranno, se dovuto, il canone con le nuove
modalità (in bolletta) o, nel caso in cui il canone non sia dovuto,
inviare una dichiarazione sostitutiva.
Associazioni che detengono presso la propria sede apparecchi radiotelevisivi
Queste associazioni non devono inviare entro il 10 maggio la
dichiarazione sostitutiva, perché non soggetti al pagamento in bolletta,
devono invece pagare il canone speciale (vedi sotto).
Canone speciale per l’anno 2016
Devono pagare il canone speciale coloro che detengono uno o più
apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio
televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque
fuori dell'ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro
diretto o indiretto.
Alla lettera E della tabella che riporta i soggetti tenuti al pagamento
del canone speciale (vedi pagina web Abbonamenti RAI) troviamo:
- strutture ricettive (di cui alle lettere A, B, C e D) con un numero di televisori non superiore ad uno;
- circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi;
studi professionali; botteghe; negozi e assimilati; mense aziendali;
scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2
dicembre 1951, n 1571, come modificata dalla legge del 28 dicembre
1989, n. 421.
Le tariffe applicate sono le seguenti:
Annuale: 203,70 euro di cui 7,83 euro di Iva;
Semestrale: 103,93 euro di cui 4,00 euro di Iva;
Trimestrale 54,03 euro di cui 2,98 euro di Iva.
Maggiori informazioni al link: http://www.abbonamenti.rai.it/SpeciCali/IlCanoneSpeciali.aspx
Associazioni che non possiedono apparecchi radiotelevisivi
Anche questi enti non devono inviare la dichiarazione sostitutiva perchè
non sono soggetti alla nuove modalità di pagamento in quanto non
titolari di utenza domestica.
La bocciatura del Consiglio di Stato
E' notizia di settimana scorsa che il Consiglio di Stato ha bloccato il
decreto sulle nuove modalità per il pagamento dell’imposta sul possesso
degli apparecchi radiotelevisivi. L’ammonizione dell’organo di controllo
riguarda in particolare la definizione di apparecchio radiotelevisivo,
le modalità di versamento e il problema legato al rispetto della
privacy. Quindi, all’indomani del provvedimento, le incognite sulle
nuove modalità restano ancora in sospeso in attesa di una
chiarificazione.
(fonte ciessevi.org)
Per ogni ulteriore chiarimento puoi contattare l'Area consulenza e assistenza del CeSVoP assistenzaodv@cesvop.org oppure tf. 091331970 int. 251
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