Dall'agenzia Redattore Sociale un lancio del 23 febbraio 2016 di aggiornamento sulla Riforma del Terzo settore.
"Ancora in Commissione non si vota, ma sulla riforma del terzo settore “resta aperto un solo nodo, quello del fisco”. Tutto il resto, dalle finalità ai registri, dal volontariato all’impresa sociale, fino al servizio civile a agli organismi di controllo, ormai è definito e pronto alla prova delle votazioni. Almeno nelle intenzioni del Partito democratico e del governo, che con il sottosegretario al Lavoro Luigi Bobba ha partecipato attivamente al lavoro di sintesi portato avanti dal senatore Stefano Lepri e dalla deputata Donata Lenzi, relatori del provvedimento nelle due Camere.
Oggi al Senato, nel pomeriggio, la Commissione Affari costituzionali torna ad occuparsi del disegno di legge delega di riforma del terzo settore: lo fa in una delle poche sedute convocate nel corso delle ultime settimane, quasi totalmente dedicate in Aula al tanto discusso disegno di legge sulle unioni civili. Il calendario prevede al momento per i prossimi giorni l’esame in Aula proprio del ddl Cirinnà, il che visti i tempi larghi previsti per l'Assemblea impedisce di fatto al lavoro delle Commissioni di procedere in modo sostanziale. Tanto più considerando il fatto che Stefano Lepri, relatore del ddl riforma terzo settore, è uno dei senatori più impegnati del vivace dibattito interno al Pd sulle unioni civili (e in particolare sulla stepchild adoption).
Ciò nonostante, la presentazione degli emendamenti al testo di legge delega uscito dalla Camera nell’aprile 2015 sta per volgere al termine. Anche sul fisco Lepri pare avere le idee chiare e ha presentato una proposta che sarà poi valutata insieme al governo. “Oggi in tema di fisco – spiega il relatore riferendosi alla normativa vigente - abbiamo una giungla di provvedimenti che mettono a dura prova anche i più smaliziati commercialisti, figuriamoci i poveri cittadini che vogliono impegnarsi per la cosa pubblica. C’è il regime degli enti non commerciali, quello delle Onlus, quello delle diverse leggi speciali, quello dei diversi settori di attività (come le associazioni sportive dilettantistiche). Io ho fatto una proposta di emendamento: non pretendo di aver ragione, ma almeno ci provo a rendere un po’ meno contorto questo tema così importante. Non pochi esperti e commercialisti mi stanno incoraggiando e dando ragione. Potremmo anche limitarci, nella delega, ai grandi indirizzi, ma penso debba essere chiara la volontà di una forte semplificazione”.
Nel dettaglio la proposta Lepri prende in considerazione, indipendentemente dalla natura giuridica dell’organizzazione, il regime ai fini IRES, il regime IVA e il regime delle imposte sugli immobili e servizi indivisibili. Che vengono quindi decisi sulla base del tipo di attività sociale svolta e del tipo di natura e di modalità del ricavo.
Ai fini IRES Lepri propone la non rilevanza dell’entrata ai fini fiscali (e pertanto anche la non tassazione degli utili) per tutti i redditi provenienti da attività non economiche, come quote associative, oblazioni, donazioni e contributi ricevuti. La stessa non rilevanza fiscale (e nessuna tassazione degli utili) è prevista anche per i redditi da attività marginali (sia in caso di attività di interesse generale sia in caso contrario): un esempio tipico sono le entrate derivate da un banchetto di beneficienza allestito in una parrocchia.
Diversa è la previsione per quanto riguarda i redditi derivanti da attività economiche, come il caso di una vendita di beni e servizi in forma stabile, di un corso fatto da un’associazione o delle prestazioni svolte da una cooperativa sociale. In questo caso la rilevanza ai fini Ires delle entrate conseguite dipenderà da fatto che tali attività riguardino o meno ambiti di interesse generale. Se l’attività è svolta in ambiti di interesse generale non vi sarà alcuna tassazione (e dunque non ci sarà alcuna rilevanza fiscale) se l’organizzazione interessata non distribuisce gli utili, resi per sempre indisponibili ai soci. Se invece l’organizzazione distribuisce gli utili, pur in forma ridotta, ci sarà una tassazione degli utili agevolata (quindi una via di mezzo fra la totale esenzione e la tassazione piena). Infine, in ogni caso, in presenza di attività svolta in ambiti diversi da quelli di interesse generale non vi sarà alcuna agevolazione fiscale e pertanto la tassazione sarà piena, uguale a quella prevista per un’impresa for profit.
Per quanto riguarda l’IVA viene prevista una tassazione agevolata, armonizzata e omogenea per i diversi enti di terzo settore, mentre per le imposte sugli immobili (Imu) e servizi indivisibili (Tasi) l’agevolazione fiscale per le organizzazioni di terzo settore dipenderà dal tipo di attività svolta. Se nell’immobile si svolgono attività diverse da quelle di utilità sociale non vi sarà alcuna agevolazione; se invece si svolgono attività di utilità sociale ci sarà una esenzione completa nel caso in cui tali attività di utilità sociale siano accreditate ufficialmente, siano relative a servizi essenziali e siano svolte con un onere limitato per la Pubblica amministrazione. Per le attività di utilità sociale che non abbiano le particolarità appena elencate, è prevista una forma intermedia: non un’esenzione completa quindi ma un’agevolazione che ridurrà in parte la misura della tassazione". (ska) (da www.redattoresociale.it)
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