venerdì 11 luglio 2014

Riforma del Terzo settore, arriva la legge delega

Dopo le Linee guida su cui poter dare il proprio contributo, arriva la Delega al Governo per la Riforma del Terzo settore. Si tratta dell'atto che avvia l'iter parlamentare della Riforma che, dopo il dibattito in aula, passerà nelle mani del Governo. Qui sotto il testo del comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri in cui si descrive nel dettaglio i contenuti della legge-delega.

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale - disegno di legge
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente e del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti, ha approvato un disegno di legge delega per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale.
Il testo del disegno di legge attribuisce al Governo la delega ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delega, uno o più decreti legislativi recanti il riordino e la revisione organica della disciplina degli enti privati del Terzo settore e delle attività che promuovono e realizzano finalità solidaristiche e di interesse generale, anche attraverso la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale in attuazione del principio di sussidiarietà, al fine di sostenere la libera iniziativa dei cittadini associati per perseguire il bene comune, elevare i livelli di cittadinanza attiva, coesione e protezione civile, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzando al contempo il potenziale di crescita ed occupazione del settore. 
Nello specifico, i decreti attuativi dovranno disciplinare la costituzione, le forme organizzative e di amministrazione e le funzioni degli enti privati che, con finalità ideale e senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d’interesse generale, di valorizzazione della partecipazione e di solidarietà sociale, ovvero producono o scambiano beni o servizi di utilità sociale, anche attraverso forme di mutualità con fini di coesione sociale.
Di seguito i principi e criteri direttivi generali. I decreti legislativi dovranno:
  • riconoscere e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite quale strumento di promozione e di attuazione dei principi di partecipazione, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo.
  • riconoscere e favorire l’iniziativa economica privata, svolta senza finalità lucrative, diretta a realizzare in via principale la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale o d’interesse generale;
  • individuare le finalità non lucrative e le attività solidaristiche e di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore;
  • riorganizzare e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica;
  • definire forme e modalità di organizzazione e amministrazione degli enti ispirate ai principi di democrazia, uguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e dei lavoratori e trasparenza, nonché ai princìpi di efficienza, di correttezza e di economicità della gestione degli enti;  
  • prevedere il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili e del patrimonio dell’ente, anche in caso di scioglimento del vincolo associativo e di estinzione;
  • definire criteri e vincoli di strumentalità dell’attività d’impresa rispetto alla realizzazione degli scopi istituzionali e introdurre un regime di contabilità separata finalizzato a distinguere la gestione istituzionale da quella imprenditoriale;
  • individuare specifiche modalità di verifica e controllo dell’attività svolta;
  • disciplinare le modalità e i criteri dell’attività volontaria degli aderenti, nonché i limiti e gli obblighi di pubblicità relativi agli emolumenti e ai compensi;
  • riorganizzare il sistema di registrazione degli enti attraverso la previsione di un registro unico del Terzo settore;
Per quanto riguarda l’Attività di volontariato e di promozione sociale i decreti legislativi dovranno  prevedere:
  • armonizzazione delle diverse discipline vigenti in materia;
  • promozione della cultura del volontariato tra i giovani e valorizzazione delle reti associative di secondo livello e delle diverse esperienze di volontariato;
  • revisione e promozione del sistema dei Centri di servizio per il volontariato e riordino delle modalità di riconoscimento e di controllo degli stessi; 
  • revisione e razionalizzazione del sistema degli Osservatori nazionali.
Per quanto riguarda l’impresa sociale i decreti legislativi dovranno prevedere:
  • revisione dell’attuale disciplina dell’attribuzione facoltativa della qualifica di impresa sociale;
  • qualificazione dell’impresa sociale quale impresa privata a finalità d’interesse generale avente come proprio obiettivo primario il raggiungimento di impatti sociali positivi misurabili, realizzati mediante la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale, anche attraverso l’adozione di modelli di gestione responsabili  e idonei ad assicurare il più ampio  coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti;
  • ampliamento dei settori di attività di utilità sociale e individuazione dei limiti di compatibilità con lo svolgimento di attività commerciali diverse da quelle di utilità sociale;
  • previsione di forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione di utili nel rispetto di condizioni e limiti prefissati;
  • razionalizzazione delle categorie di lavoratori svantaggiati tenendo conto delle nuove forme di esclusione sociale;
  • disciplina delle modalità di attribuzione della qualifica di impresa sociale alle cooperative  sociali e ai loro consorzi;
  • possibilità per le imprese private con finalità lucrative e per le amministrazioni pubbliche di assumere cariche sociali negli organi di amministrazione delle imprese sociali,  salvo il divieto di assumerne la direzione e il controllo;
  • coordinamento della disciplina dell’impresa sociale con il regime delle attività d’impresa svolte dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Per quanto riguarda il Servizio civile universale il disegno di legge delega prevede che i decreti legislativi vadano nella direzione di:
  • istituire un servizio civile universale finalizzato alla difesa non armata attraverso modalità rivolte a promuovere attività di solidarietà, inclusione sociale, cittadinanza attiva, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale della nazione, sviluppo della cultura dell’innovazione e della legalità nonché a realizzare una effettiva cittadinanza europea e a favorire la pace tra i popoli;
  • prevedere un meccanismo di programmazione, di norma triennale, dei contingenti di giovani di età compresa tra 18 e 28 anni, anche cittadini dell’Unione europea e soggetti ad essi equiparati ovvero stranieri regolarmente soggiornanti o partecipanti ad un programma di volontariato, che possono essere ammessi al servizio civile universale e di procedure di selezione ed avvio dei giovani improntate a principi di semplificazione, trasparenza e non discriminazione;
  • definire lo status giuridico dei giovani ammessi al servizio civile universale, prevedendo l’instaurazione di uno specifico rapporto di servizio civile non assimilabile al rapporto di lavoro;
  • coinvolgere gli enti territoriali e gli enti pubblici e privati senza scopo di lucro;
  • prevedere criteri e modalità di accreditamento degli enti di servizio civile universale;
  • prevedere un limite di durata del servizio civile universale che contemperi le finalità del servizio con le esigenze di vita e di lavoro dei giovani coinvolti e della possibilità che il servizio sia prestato, in parte, in uno dei paesi dell’Unione europea, nonché, per iniziative riconducibili alla promozione della pace e alla cooperazione allo sviluppo, anche nei paesi al di fuori dell’Unione europea;
  • riconoscere e valorizzare le competenze acquisite durante l’espletamento del servizio civile universale in funzione del loro utilizzo nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo.
Infine sono previste norme che disciplinino le misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore. In tal senso i decreti legislativo dovranno:
  • introdurre un regime di tassazione agevolativo che tenga conto delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’ente;
  • razionalizzare e semplificare il regime di deducibilità e detraibilità dal reddito delle persone fisiche e giuridiche delle erogazioni liberali, in denaro e in natura,  disposte in favore degli enti del Terzo settore;
  • rivedere e stabilizzare l’istituto della destinazione del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti in favore degli enti del Terzo settore. E’ prevista l’introduzione di obblighi di pubblicità delle risorse ad essi destinati.
  • prevedere per le imprese sociali: la possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali on line, in analogia a quanto previsto per le start-up innovative; misure fiscali agevolative, volte anche a favorire gli investimenti di capitale; l’istituzione di un apposito fondo rotativo destinato a finanziare a condizioni agevolate gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali;
  • promuovere l’assegnazione in loro favore degli immobili pubblici inutilizzati, nonché, tenuto conto della disciplina in materia, dei beni immobili e mobili confiscati alla criminalità organizzata, secondo criteri di semplificazione e di economicità, anche al fine di valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali.

Nessun commento:

Posta un commento