martedì 7 settembre 2010

Entro settembre iscrizione al Registro Generale Regionale del Volontariato

Il 30/09/10 è la scadenza prevista per la presentazione dell'istanza di iscrizione al Registro Generale Regionale delle organizzazioni di volontariato (OdV) ai sensi della L. 266/91 e della L.R. 22/94. Si tratta di una delle finestre annuali utili per quelle OdV che hanno già maturato sei mesi di vita con data certa (scrittura privata registrata o autenticata, o atto pubblico) ed attività effettivamente svolta. Di seguito riportiamo lo stralcio relativo della Legge Regionale 22/94 e si comunica che per il modulo di istanza e per le dichiarazioni da presentare (c,d,e,f, di seguito riportate) sono disponibili dei fac-simili da richiedere al'indirizzo e-mail: assistenzaodv@cesvop.org, specificando dati dell'associazione interessata e contatti utili personali per comunicazioni telefoniche relative a dettagli in merito.
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Legge regionale 7 Giugno 1994, n. 22
Legge Regione Sicilia recepimento L. 266/91
Art. 7. Iscrizione nel registro generale
1. Possono chiedere l'iscrizione nel registro generale le organizzazioni di volontariato operanti nel territorio regionale ed effettivamente in attivita'.
2. La domanda di iscrizione e' presentata dal legale rappresentante dell'organizzazione di volontariato all'Assessore regionale per gli enti locali.
3. La domanda deve essere corredata da:
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti da cui risulti, la conformita' dell'organizzazione di volontariato al dettato degli articoli 2 e 3 della legge 199 l, n. 266;
b) relazione sull'attivita' svolta nel territorio regionale dall'associazione di volontariato negli ultimi sei mesi e sull'attivita' che intende svolgere;
c) dichiarazione contenente l'indicazione del legale rappresentante e di coloro i quali rivestono le altre cariche sociali;
d) dichiarazione contenente il numero e l'elenco dei soci e del volontari aderenti;
e) dichiarazione contenente l'entita' e la natura delle risorse disponibili;
f) dichiarazione contenente il numero e le mansioni espletate da eventuali operatori esterni di cui l'organizzazione di volontariato si avvale con contratto di lavoro subordinato od autonomo.
4. L'iscrizione nel registro generale e' subordinata esclusivamente alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
5. Le organizzazioni possono essere in piu' di una sezione del registro generale in dipendenza dei loro ambiti di attivita'.
6. L'Assessore regionale per gli enti locali, previo parere dell'Osservatorio regionale sul volontariato di cui all'articolo 11[1], provvede all'iscrizione, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, dandone comunicazione all'organizzazione di volontariato richiedente ed al comune nel cui territorio l'organizzazione stessa ha sede.
7. Qualora l'Assessore regionale per gli enti locali non abbia provveduto all'iscrizione o rigettato la domanda entro il termine di cui al comma 6, la domanda s'intende accolta.

[1] Non più attivo.

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