 Riguardo all’esenzione della tassa di circolazione relativa agli
 autoveicoli di proprietà delle associazioni di volontariato di 
Protezione Civile, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 133/2017, 
pubblicata nella G.U. 1° Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 24 del
 14/06/2017, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 
50, commi 1, 2, 3 e 6 della Legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. 
Pertanto, gli autoveicoli di proprietà delle associazioni di 
volontariato di protezione civile, iscritte nell'apposito registro 
regionale, utilizzati ad uso esclusivo per la finalità di assistenza 
sociale, sanitaria, soccorso, protezione civile, sono soggetti alla 
tassa automobilistica regionale nella misura ordinaria.
Riguardo all’esenzione della tassa di circolazione relativa agli
 autoveicoli di proprietà delle associazioni di volontariato di 
Protezione Civile, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 133/2017, 
pubblicata nella G.U. 1° Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 24 del
 14/06/2017, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 
50, commi 1, 2, 3 e 6 della Legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. 
Pertanto, gli autoveicoli di proprietà delle associazioni di 
volontariato di protezione civile, iscritte nell'apposito registro 
regionale, utilizzati ad uso esclusivo per la finalità di assistenza 
sociale, sanitaria, soccorso, protezione civile, sono soggetti alla 
tassa automobilistica regionale nella misura ordinaria.
giovedì 18 gennaio 2018
Revocata esenzione tassa circolazione OdV di Protezione civile
 Riguardo all’esenzione della tassa di circolazione relativa agli
 autoveicoli di proprietà delle associazioni di volontariato di 
Protezione Civile, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 133/2017, 
pubblicata nella G.U. 1° Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 24 del
 14/06/2017, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 
50, commi 1, 2, 3 e 6 della Legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. 
Pertanto, gli autoveicoli di proprietà delle associazioni di 
volontariato di protezione civile, iscritte nell'apposito registro 
regionale, utilizzati ad uso esclusivo per la finalità di assistenza 
sociale, sanitaria, soccorso, protezione civile, sono soggetti alla 
tassa automobilistica regionale nella misura ordinaria.
Riguardo all’esenzione della tassa di circolazione relativa agli
 autoveicoli di proprietà delle associazioni di volontariato di 
Protezione Civile, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 133/2017, 
pubblicata nella G.U. 1° Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 24 del
 14/06/2017, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 
50, commi 1, 2, 3 e 6 della Legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. 
Pertanto, gli autoveicoli di proprietà delle associazioni di 
volontariato di protezione civile, iscritte nell'apposito registro 
regionale, utilizzati ad uso esclusivo per la finalità di assistenza 
sociale, sanitaria, soccorso, protezione civile, sono soggetti alla 
tassa automobilistica regionale nella misura ordinaria.
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