lunedì 19 giugno 2017

Codice del Terzo settore, gli argomenti di CSVnet nelle audizioni parlamentari


Gli interventi alla Camera e al Senato del presidente Tabò e i documenti presentati sul decreto attuativo più corposo della riforma del Terzo settore. Nell’ambito di una valutazione positiva, rilevate alcune incongruenze e la necessità di cambiamenti nelle disposizioni riguardanti il tema del controllo esercitato dai CSV sugli enti del terzo settore. Chiesta l’estensione ai CSV dell’incompatibilità prevista per gli amministratori delle reti associative.

Dopo quella alla Camera (Commissione Affari sociali) del 5 giugno scorso e quella successiva al Senato (Commissione Lavoro e previdenza sociale) del 15 giugno, CSVnet ha concluso le audizioni parlamentari sui decreti attuativi della Riforma del Terzo settore, legge 106/16.

Gli interventi del presidente Stefano Tabò si sono concentrati sul decreto più corposo, quello riguardante il Codice del Terzo settore: in particolare sui 6 articoli (61-66) che si occupano direttamente della revisione del sistema dei Centri di servizio per il volontariato e su altri 5 articoli attinenti al controllo sugli enti di terzo settore da parte degli stessi CSV.

Sul primo blocco, che si estende per oltre il 13% dell’intero testo, Tabò ha ribadito la valutazione sostanzialmente positiva già espressa al momento dell’approvazione dei decreti da parte del governo: si apprezza cioè la “visione organica di insieme” con cui viene riformata una normativa “vecchia nella logica e inadeguata nel contenuto”, si constata con soddisfazione come l’esperienza ventennale dei CSV venga legittimata e rafforzata.

CSVnet chiede di estendere alcune disposizioni già previste per le reti associative anche ai CSV. Si chiede di prevedere, anche per i rappresentanti legali e gli amministratori dei CSV, l’incompatibilità con condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportino l’interdizione dai pubblici uffici. Si chiede poi, proprio per assicurare le peculiarità della governance richieste ai CSV dal Codice, che sia esplicitata anche per i CSV la possibilità di andare in deroga alle disposizioni riguardanti l’assemblea per la generalità degli enti di terzo settore (art. 24).

Ma i rilievi più consistenti dell’associazione dei Centri di servizio riguardano il secondo blocco di articoli, piuttosto tecnico ma cruciale, sul quale è stato presentato un dettagliato contributo specifico. In esso si chiede, tra l’altro, che il controllo sugli enti di Terzo settore esercitato dai CSV si configuri quale funzione complementare (e non integrata) alla loro funzione costitutiva; che la vigilanza su tale controllo sia direttamente in capo al ministero del Lavoro e Politiche sociali (e non tramite l’Organismo nazionale di controllo previsto per i CSV); e che la funzione dei CSV sia attivabile solo su base volontaria, cioè sugli enti di terzo settore che ne facciano richiesta. Una più corretta impostazione è presupposto perché effettivamente gli “enti di piccole dimensioni” possano beneficiare dell’intervento dei CSV, così come richiesto dalla legge delega (art. 7, c. 2).

Ai seguenti link: lo schema dell’intervento di CSVnet alle audizioni e il documento sul controllo degli enti di Terzo settore.

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